DETRAZIONI FISCALI

Alcuni chiarimenti

 

È possibile beneficiare di detrazioni fiscali quando si eseguono lavori nel proprio bagno?

 

Sì, è possibile beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, ma solo in alcuni casi.

Innanzitutto è bene specificare che l'intervento deve essere eseguito su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali.

Escludiamo quindi uffici, negozi, laboratori, ecc.

Una volta verificata la destinazione d'uso dell'immobile su cui si interviene,

bisogna poi fare delle distinzioni in base a ciò che effettivamente viene realizzato.

 

Vediamo allora di chiarire la questione analizzando gli interventi più comuni.

SOSTITUZIONE DI SANITARI E PIASTRELLE

e detrazioni fiscali

 

Nel caso in cui l'intervento sia semplicemente limitato alla sostituzione della rubinetteria, delle piastrelle del bagno o alla ritinteggiatura non è prevista alcuna detrazione fiscale.

Questi lavori si configurano infatti come interventi di manutenzione ordinaria, che, se eseguiti all'interno di un'abitazione, non sono contemplati dal beneficio. La semplice sostituzione dei sanitari non rientrerebbe nel beneficio fiscale.

Nella guida alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, alla voce sanitari si riportano come detraibili la sostituzione di impianti e apparecchiature, che deve sussistere contemporaneamente per accedere al beneficio.

 Ovvero, la sostituzione dei sanitari è detraibile solo se accompagnata dalla sostituzione degli impianti.

Qualora gli stessi interventi prima citati (sostituzione piastrelle, ritinteggiatura, ecc.) e classificabili come manutenzione ordinaria non siano eseguiti all'interno di un'abitazione, ma su parti comuni di edifici residenziali, rientriamo allora nella possibilità di detrarne tutte le spese.

Si parla ad esempio di lavori eseguiti su un bagno comune nel condominio, oppure sul bagno del portinaio.

 

RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DEL BAGNO

e detrazioni fiscali

 

 Se nei lavori sono compresi anche il rifacimento dell'impianto idrosanitario, elettrico, lo spostamento di tramezze o altre opere che possono far classificare l'intervento come manutenzione straordinaria,

è possibile beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (50%) sia che vengano realizzati su abitazioni private che su parti comuni di edifici residenziali.

In questo caso, poiché lo spostamento di una tramezza comporterebbe il rifacimento delle piastrelle, anche la spesa sostenuta per rifare le piastrelle può rientrare a pieno titolo nella detrazione fiscale.

In pratica ci sono alcuni interventi (come quelli citati della sostituzione dei rubinetti, il rifacimento delle piastrelle, la tinteggiatura, ecc..)

che presi singolarmente si configurano come manutenzione ordinaria e non possono godere del beneficio fiscale se eseguiti su abitazioni private.

Tuttavia, se i medesimi interventi rientrano in un intervento più ampio, che comporta altri lavori che vengono ritenuti agevolabili (come ad esempio quelli citati del rifacimento

 degli impianti e lo spostamento di tramezze), possono accedere alla detrazione fiscale in quanto conseguentemente necessari ai lavori agevolabili.

MOBILI DEL BAGNO

e detrazioni fiscali

 

 Il decreto 63/2013 con la successiva conversione in Legge (L.90/2013) ha introdotto, per i contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, la possibilità di detrarre dall'Irpef anche le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

 La detrazione prevista dal bonus mobili ammonta al 50% per un tetto massimo di spesa di 10.000 euro.

 Negli ultimi mesi è stato definitivamente stabilito che tale tetto massimo di spesa è indipendente dall'ammontare della spesa sostenuta per l'intervento di ristrutturazione collegato.

 

Non in tutti i casi in cui si eseguono lavori in casa è però possibile beneficiare del bonus mobili.

 

 Per le abitazioni private l'acquisto di mobili è agevolabile solo qualora gli interventi eseguiti ricadano nelle seguenti categorie di intervento:

 

 - manutenzione straordinaria

 - restauro e risanamento conservativo

 - ristrutturazione edilizia.

 

La manutenzione ordinaria sulle singole abitazioni è quindi esclusa.

Pertanto, se eseguo una semplice sostituzione dei rubinetti o delle piastrelle o ancora eseguo una semplice tinteggiatura, non potrò beneficiare del bonus mobili.

 

 Per quanto riguarda l'acquisto dei mobili del bagno, è possibile beneficiare del bonus mobili sia che si eseguono interventi edilizi (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) all'interno dello stesso bagno, sia che interventi di tal genere siano realizzati su qualsiasi altra parte della medesima unità abitativa.

 Si può rifare il bagno (impianti, sanitari, piastrelle) beneficiando della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e acquistare il mobiletto del bagno beneficiando del bonus mobili; ma si può anche rifare solamente il tetto (quindi senza intervenire sul bagno) beneficiando della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, acquistando il mobile bagno, grazie al beneficio del bonus mobili.

 Allo stesso modo, se eseguo interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che riguardano il solo bagno, beneficiando della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, potrò acquistare mobili per arredare il resto della casa su cui non intervengo, come un tavolo, un divano, un letto, ecc. 

NEWS: SOSTITUZIONE CALDAIA E "BONUS ARREDI"

 Circolare n. 3/E Agenzia delle Entrate

 

La Circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate fornisce diverse risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili formulati dai Caf, stabilendo al punto 1,5 Caldaia e "Bonus Mobili" che i contribuenti che vogliono sostituire la caldaia possono accedere al bonus arredi legato ai lavori di ristrutturazione (detrazione 50%), poiché l'intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e quindi come tale si qualifica come "manutenzione straordinaria".

Si ritiene pertanto che, la sostituzione caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consenta l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.

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